Reati alimentari: un falso allarme?

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L’11 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 27/2021 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625”, relativo ai controlli sulla qualità degli alimenti e dei mangimi, nonché sulla buona salute di piante e animali.

In modo del tutto inatteso (la previsione, già rimossa da una prima versione del testo normativo, è stata reinserita all’ultimo minuto nello schema di decreto approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 3 dicembre 2020), l’art. 18, comma 1, lett. b) del decreto legislativo in commento ha disposto l’abrogazione – pressoché integrale – della Legge n. 283 del 30 aprile 1962 che disciplina gli standard igienici per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, eliminando, tra le altre, anche le relative sanzioni penali.
 
Per comprendere la rilevanza della normativa in discorso è sufficiente ricordare che l’art. 6 della legge 283/1962 punisce con l’arresto fino ad un anno oppure con l’applicazione di un’ammenda la violazione del precedente art. 5, che vieta di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, nonché di vendere o in altro modo distribuire, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati;
f) che contengano residui di insetticidi e altri prodotti usati in agricoltura, se tossici per l'uomo.
 
Per effetto di tale intervento, a partire dal 26 marzo 2021 – data in cui il D.Lgs. n. 27/2021 sarebbe dovuto entrare in vigore – la preparazione, la vendita o la distribuzione di sostanze alimentari nelle condizioni sopra elencate non sarebbero state più reato: nell’ambito della generale abrogazione dei reati alimentari era fatta salva un’unica fattispecie criminosa, prevista dall’art. 10 della Legge n. 283/1962, secondo cui è punito con l’ammenda chiunque produca o metta in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, colorati con colori non autorizzati.
 
All’ultimo momento, tuttavia, il Legislatore ha fatto retromarcia, adottando in extremis il Decreto Legge n. 42, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2021, dedicato a scongiurare le conseguenze di tale improvvida depenalizzazione.
 
Il rischio di un colpo di spugna aveva destato negli ultimi giorni l’attenzione dei media, oltre che degli addetti ai lavori, e da più parti era stato invocato un intervento correttivo da parte del Governo, evidenziando l’effetto dirompente di un’abrogazione della legge sui reati alimentari non accompagnata né dalla trasformazione degli illeciti penali in altrettanti illeciti amministrativi, né da un’organica revisione delle fattispecie già esistenti e sanzionate in via amministrativa.
 
Il nuovo decreto legge, tuttavia, denuncia la fretta che ne ha caratterizzato la genesi.
Se da una parte è stata evitata la cancellazione dei reati alimentari e delle norme ad essi inerenti, fatta eccezione unicamente per la contravvenzione di cui all’art. 4 della Legge n. 283/1962, dall’altra è stata confermata l’abrogazione delle norme relative all’attività di accertamento svolta dall’autorità sanitaria al fine di verificare eventuali violazioni.
 
Per effetto di tale cancellazione, la tenuta del sistema della sicurezza alimentare sarà dunque tutta da verificare. La speranza per un’organica disciplina del settore risiede nel disegno di legge n. 283, il quale, oltre a prevedere una profonda revisione e rimodulazione dei reati alimentari, con un significativo inasprimento delle pene per la violazione di alcune regole sulla preparazione e sulla distribuzione di alimenti nocivi, potrebbe altresì includere disposizioni in ordine all’accertamento della loro osservanza.

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