Corruzione tra privati e responsabilità degli enti: le nuove norme

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2017 (qui il testo del provvedimento), entrerà in vigore il prossimo 14 aprile il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 che innova la disciplina, contenuta nel codice civile, in materia di corruzione tra privati.

In primo luogo si è proceduto ad un ampliamento del perimetro di rilevanza penale, attraverso una riformulazione del già esistente articolo 2635 c.c. ("Corruzione tra privati") e l'introduzione del nuovo articolo 2635-bis c.c. ("Istigazione alla corruzione tra privati"), cui si affianca il nuovo articolo 2635-ter c.c. ("Pene accessorie").

In particolare, la preesistente fattispecie viene rimodulata e comprende tra i soggetti attivi anche "chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse" rispetto a quelle dei soggetti attivi precedentemente considerati dalla norma (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari). È stato rimosso l'inciso "cagionando nocumento alla società", talché non sarà più necessario l'evento lesivo per la consumazione del reato, mentre è rimasta la procedibilità a querela.

Inoltre, la condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità", oggetto del previgente comma 3 e divenuta oggi la condotta di "chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti", viene sanzionata anche a titolo di mero tentativo ("qualora l'offerta o la promessa non sia accettata" o, specularmente, "qualora la sollecitazione non sia accettata") attraverso il nuovo articolo 2635-bis c.c. Anche per questa fattispecie la procedibilità è a querela.

L'articolo 2635-ter c.c. introduce invece la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per determinati casi di recidiva.

Le novità riguardano poi le corrispondenti disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto Legislativo 231/2001 ed in particolare l'art. 25-ter, comma 1, del quale viene sostituita la lettera s-bis). Di fatto, viene aumentata la sanzione per l'ente per i casi di corruzione ex articolo 2635 c.c., che ora va da un minimo di quattrocento ad un massimo di seicento quote, mentre la precedente misura sanzionatoria (da duecento a quattrocento quote) viene prevista in caso di istigazione alla corruzione (il "tentativo") ai sensi del nuovo articolo 2635-bis c.c. Inoltre, si prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del medesimo Decreto:

  • interdizione dall'esercizio dell'attività;
  • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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