L'acquirente finale di prodotti contraffatti: chi è costui?

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Le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2012, hanno decretato che l’acquirente finale di prodotti contraffatti destinati all’uso personale non commette un reato, bensì viola una norma sanzionata in via amministrativa.

Di fatto, in luogo di una condanna a pena che, solitamente, beneficiava della sospensione condizionale, ora interviene una sanzione pecuniaria, da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 7.000 Euro. Oltre alla confisca del bene (inutilmente) acquistato, ovviamente.

Ma chi è l’acquirente finale? Una recente decisione della II Sezione Penale della Cassazione, depositata il 22 gennaio 2016 (n. 3000), ce lo chiarisce: “è colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad un acquisto ad uso esclusivamente personale”.

Nel caso di specie, l’acquisto era stato fatto per regalie in favore di familiari e dipendenti, “per compensarli di qualche ora di straordinario”. Tanto è bastato per la Corte per ritenere che non fosse più un uso “personale”, e quindi per condannare gli imputati per ricettazione. Qui il testo della sentenza, pubblicato sul sito della Cassazione.

 

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